Si comunica che il DL 50/2017 ha esteso il meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” per operazioni poste in essere nei confronti di nuovi soggetti a decorrere dal 01.07.2017.
Tale decreto ha inoltre inserito in tale meccanismo anche le prestazioni soggette a ritenute d’acconto (prestazioni eseguite da professionisti) nei confronti di determinati soggetti.
La disciplina dello “Split Payment” prevede che l’Iva esposta in fattura venga direttamente versata all’Erario dall’Ente o dalla Società che riceve la
fattura e non più dal fornitore.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Lo split payment si applica sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi effettuate e fatturate nei confronti di:
1) Pubbliche Amministrazioni (per le quali si ricorda essere obbligatoria la
fattura elettronica);
2) Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
3) Società controllate da regioni, provincie, Città, Comuni, Unioni di Comuni;
4) Società quotate nell’indice FTSE MIB.
Al fine di individuare al meglio tali categorie e per una corretta applicazione dello Split Payment è onsigliabile verificare gli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo internet:
Qualora un soggetto figuri nei sopracitati elenchi, la fatturazione dovrà obbligatoriamente seguire il meccanismo dello Split Payment.
ESCLUSIONI
Lo split Payment non si applica in ogni caso alle seguenti operazioni:
- operazioni assoggettate all’inversione contabile (reverse charge);
- operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’imposta in fattura (contribuenti minimi).
MECCANISMO OPERATIVO E ITER
Il meccanismo operativo prevede che sia onere dell’Ente/committente/cessionario versare all’Erario l’iva evidenziata in fattura, liquidando di fatti al proprio fornitore soltanto l’importo esposto in fattura al netto dell’iva.
L’iter pratico di tale disciplina è riassumibile come segue:
- Il fornitore emette fattura all’Ente/committente/cessionario addebitando come di consueto l’Iva ed indicando in calce alla fattura stessa la dicitura “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti”. Nella medesima fattura dovrà essere stornata l’iva in una riga apposita inserendo la dicitura “Iva da versare a cura del committente/cessionario art. 17-ter DPR n. 633/72 e successive modifiche DL N. 50/2017” esponendo così come totale fattura il netto da pagare (con esclusione dell’Iva);
- L’Ente/committente/cessionario verserà al fornitore l’importo esposto nel totale fattura (senza l’iva).
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