RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASSOCIAZIONI SPORTIVE AL BIVIO

02 agosto 2018

Con la Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina dettata per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con particolare riferimento al regime fiscale opzionale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

DISCIPLINA CIVILISTICA

  • DENOMINAZIONE SOCIALE: Nella denominazione sociale dev’essere menzionata la finalità sportive.
  • FORME: Tali enti possono assumere una delle seguenti forme:
    • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;
    • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
    • società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo la normativa vigente (non si applicano peraltro le disposizioni sugli enti lucrativi).
  • COSTITUZIONE: Deve avvenire per atto scritto, nel quale dev’essere indicata la sede legale.
  • STATUTO: Deve contenere le seguenti informazioni:
    • la denominazione;
    • l’oggetto sociale, con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
    • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
    • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi, neppure indirettamente, fra gli associati;
    • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsionedell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilet- tantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative (per le quali si applica il codice civile);
    • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
    • le modalità di scioglimento dell’associazione;
    • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
  • REGISTRO CONI: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell’apposito Registro istituito presso il Coni.

REGIME FISCALE – PREMESSA

  • ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: In caso di svolgimento in via esclusiva o principale di attività non commerciale, tali associazioni sono riconducibili tra gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir, e quindi sono soggetti Ires.
  • SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: Sono riconducibili, in quanto società di capitali, tra i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del Tuir. Pertanto si applicano le norme dettate per gli enti commerciali.

REGIME FISCALE – LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

Si tratta di un regime fiscale agevolato, che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Iva nonché misure di favore sotto il profilo degli adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

  • AMBITO SOGGETTIVO: Possono optare per tale regime sia le associazioni sportive dilettantisti che, sia le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’art. 90 della Legge n. 289/2002.
  • IRES :
    • Associazioni sportive dilettantistiche: Il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività del 3%, ed aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. All’importo risultante si aggiungeranno i redditi fondiari, di capitale e diversi determinati sulla base degli artt. 143 e seguenti del Tuir.
    • Società sportive dilettantistiche: Devono applicare tale coefficiente su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 81 del Tuir, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. In tale ambito rileva anche l’agevolazione di cui all’art. 25, comma 2, del- la Legge 13 maggio 1999, n. 133.
  • IVA: Si applica l’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 a tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali (art. 9, comma 1, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544). Pertanto la detrazione è forfettizzata al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Per quanto riguarda la Dichiarazione annuale Iva è previsto l’esonero.
  • OPZIONE :
    • Ambito soggettivo: L’opzione è consentita alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro.
    • Esercizio: L’opzione dev’essere comunicata alla SIAE territorialmente competente, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno, e all’Agenzia delle Entrate.
    • Durata: L’opzione (vincolante per 5 anni) ha effetto fino a quando non è revocata.
    • Decadenza: Nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta venga superato il limite di proventi commerciali di 400mila euro, il regime agevolativo in esame cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

SPORT DILETTANTISTICO: GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Tra le attività di interesse generale (cioè di natura istituzionale) previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 vi è anche l’“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

AGEVOLAZIONI FISCALI PREVIGENTI ALLA RIFORMA

Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro di cui all’art. 90 della Legge n. 289/2002 possono comunque continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali preesistenti.

In particolare, tali enti potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo Settore, fruire dei benefici fiscali previsti dalla riforma, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.

MODIFICHE APPORTATE DALLA RIFORMA ALLA LEGGE N. 398/1991 (*)

Per effetto del D.Lgs. n. 117/2017, il regime di cui alla Legge n. 398/1991:

  • non potrà più trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo Settore, iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale, per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni proloco nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro;
  • continuerà ad essere applicato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo Settore.

MODIFICHE APPORTATE DALLA RIFORMA ALL’ART. 148 DEL TUIR (*)

Soltanto le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo Settore potranno continuare ad avvalersi della “decommercializzazione” di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir.

Tale norma, infatti, continuerà a trovare applicazione nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro anche successivamente alla data di entrata in vigore effettiva delle nuove disposizioni.

(*) Tali modifiche si applicheranno tuttavia soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea (e comunque non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore). Si presume quindi dal 1° gennaio 2019, per gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Archivio news

 

News dello studio

ago2

02/08/2018

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASSOCIAZIONI SPORTIVE AL BIVIO

Con la Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina dettata per le associazioni e le società sportive dilettantistiche

lug25

25/07/2018

DECRETO DIGNITA': LE NOVITA' IN MATERIA LAVORO

Il "Decreto Dignità" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018. DI seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro contenute nello schema di

mag26

26/05/2018

TUTELA DELLA PRIVACY

Segnaliamo che il nuovo Regolamento sulla Privacy (Regolamento UE 679/2016), la cui entrata in vigore è il 25 maggio 2018, sarà privo del Decreto di adeguamento alla normativa italiana. Ne

News

apr24

24/04/2024

ETS: i commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio degli Enti Filantropici

Al fine di supportare i professionisti

apr27

27/04/2024

Accertamento, contraddittorio preventivo al debutto per gli atti emessi dal 30 aprile

Le nuove norme sul contraddittorio preventivo,