L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria che accompagna i due nuovi adempimenti introdotti ad opera del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ossia lo spesometro e la comunicazione delle liquidazioni IVA. Inoltre, con il documento di prassi citato, sono state definite le modalità di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso (la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso per lo spesometro era stata già riconosciuta a seguito della risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E; invece, nulla era stato scritto in merito alle comunicazioni delle liquidazioni IVA).
Comunicazione delle liquidazioni IVA: profili operativi per il ravvedimento operoso
La risoluzione n. 104/E del 2017 ha previsto la possibilità di utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) anche per le comunicazioni delle liquidazioni IVA.
Ciò considerato, si fa presente che, ai fini del calcolo della sanzione, si dovranno effettuare le riduzioni sull’importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che il ravvedimento operoso venga effettuato entro ovvero oltre i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.
Tutto ciò premesso, per la comunicazione delle liquidazioni IVA l’Agenzia delle entrate all’interno della risoluzione n. 104/E del 2017 riporta i calcoli delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, a seconda che lo stesso avvenga:
- entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
- oltre tale periodo.
Tabella A - Comunicazione liquidazioni IVA - Trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza
Scadenza adempimento
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Correzione entro 15 giorni
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Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997)
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Lett. a-bis)
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Lett. b)
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Lett. b-bis)
|
Lett. b-ter)
|
Lett. b-quater)
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I trimestre
31 maggio anno n
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15 giugno anno n
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Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9)
Entro il 29 agosto anno n
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Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
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Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
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Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
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Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
II trimestre
16 settembre anno n
|
1° ottobre anno n
|
Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9)
Entro il 15 dicembre anno n
|
Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n + 1
|
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250
ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n + 2
|
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
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III trimestre
30 novembre anno n
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15 dicembre anno n
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Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9)
Entro il 28 febbraio anno n+1
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Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
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IV trimestre
28 (o 29) febbraio anno n+1
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15 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)
|
Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9)
Entro il 29 maggio anno n+1
|
Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+3
|
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+7
|
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
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Tabella B - Comunicazione liquidazioni IVA - Trasmissione oltre 15 giorni dalla scadenza
Scadenza adempimento
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Correzione oltre 15 giorni
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Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997)
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Lett. a-bis)
|
Lett. b)
|
Lett. b-bis)
|
Lett. b-ter)
|
Lett. b-quater)
|
I trimestre
31 maggio anno n
|
Dal 16 giugno anno n
|
Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9)
Entro il 29 agosto anno n
|
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
II trimestre
16 settembre anno n
|
Dal 2 ottobre anno n
|
Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9)
Entro il 15 dicembre anno n
|
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
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III trimestre
30 novembre anno n
|
Dal 6 dicembre anno n
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Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9)
Entro il 28 febbraio anno n+1
|
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
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IV trimestre
28 (o 29) febbraio anno n+1
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Dal 16 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)
|
Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9)
Entro il 29 maggio anno n+1
|
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+3
|
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+7
|
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
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Spesometro: profili operativi per il ravvedimento operoso
In merito al nuovo spesometro, il documento di prassi in esame riporta un esempio di calcolo del ravvedimento operoso, qualora nel trimestre di riferimento (scadenza a regime; invece, per il solo anno d’imposta 2017, la scadenza è trimestrale) siano state erroneamente comunicate 180 fatture (in tal caso la sanzione base da prendere a riferimento è pari ad euro 360, cioè 2 euro per ciascuna fattura, ancorché gli importi saranno poi ridotti a seguito di ravvedimento operoso; ne consegue che la sanzione base andrà modulata in rapporto agli errori effettuati, tenendo comunque presente che potrà al massimo arrivare ad euro 1.000).
L’esempio è strutturato in due tabelle, a seconda che la correzione avvenga:
- entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
- oltre 15 giorni e fino alla notifica dell’atto impositivo.
Tabella A
Scadenza adempimento
|
Correzione avvenuta entro 15 giorni
|
Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997)
|
Lett. a-bis)
|
Lett. b)
|
Lett. b-bis)
|
Lett. b-ter)
|
Lett. b-quater)
|
I trimestre
31 maggio anno n
|
15 giugno anno n
|
Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)
Entro il 29 agosto anno n
|
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
II trimestre
16 settembre anno n
|
1° ottobre anno n
|
Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)
Entro il 15 dicembre anno n
|
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
III trimestre
30 novembre anno n
|
15 dicembre anno n
|
Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)
Entro il 28 febbraio anno n+1
|
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
IV trimestre
28 (o 29) febbraio anno n+1
|
15 marzo anno n+1
|
Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)
Entro il 29 maggio anno n+1
|
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+3
|
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+7
|
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
Tabella B
Scadenza adempimento
|
Correzione avvenuta oltre 15 giorni
|
Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997)
|
Lett. a-bis)
|
Lett. b)
|
Lett. b-bis)
|
Lett. b-ter)
|
Lett. b-quater)
|
I trimestre
31 maggio anno n
|
Dal 16 giugno anno n
|
Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9)
Entro il 29 agosto anno n
|
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
II trimestre
16 settembre anno n
|
Dal 2 ottobre anno n
|
Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9)
Entro il 15 dicembre anno n
|
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
III trimestre
30 novembre anno n
|
Dal 16 dicembre anno n
|
Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9)
Entro il 28 febbraio anno n+1
|
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+1
|
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+6
|
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
IV trimestre
28 (o 29) febbraio anno n+1
|
Dal 16 marzo anno n+1
|
Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9)
Entro il 29 Maggio anno n+1
|
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8)
Entro il 30 aprile anno n+2
|
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7)
Entro il 30 aprile anno n+3
|
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6)
Entro il 31 dicembre n+7
|
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5)
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
Ancorché ad oggi l’Amministrazione finanziaria non l’abbia precisato puntualmente, sembra ragionevole ritenere che, in caso di ravvedimento operoso, il codice tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24 sia “8904 - Sanzione pecuniaria IVA”.
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