ABROGAZIONE DEI VOUCHER

23 marzo 2017

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2017, n. 25, a decorrere da venerdì 17 marzo 2017, gli artt. 48 , 49  e 50  del D.Lgs. n. 81/2015 - sono stati abrogati

L’abrogazione dell’art. 49art. 49 è di non scarso rilievo pratico in quanto comporta:

a) il venir meno dell’obbligo della comunicazione anticipata di chiamata (almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione) per i committenti imprenditori e professionisti;

b) il venir meno della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 per ogni lavoratore per cui viene omessa la comunicazione obbligatoria preventiva. È comunque vivamente consigliato procedere comunque all’invio della comunicazione di cui sopra, almeno fino all’emanazione di nuovi chiarimenti applicativi.

Sempre l’art. 1 del D.L. n. 25/2017, questa volta al comma 2 , dispone che i buoni per prestazioni accessorie richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè il 17 marzo 2017) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017; per converso, a far data da sabato 18 marzo 2017, non è più possibile richiedere o acquistare i voucher in questione.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. 

Alla luce di quanto detto appena sopra, nella tabella che segue sono illustrate le tipologie contrattuali “atipiche” previste dal D.Lgs. n. 81/2015 ed i relativi limiti di impiego.

Tipo di rapporto

Limiti numerici e quantitativi

Collaborazione coordinata e continuativa

Il rapporto di collaborazione si considera genuino quando si concreti in prestazioni non esclusivamente personali, non continuative e le cui modalità di esecuzione non siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro. In caso contrario (salve alcune specifiche eccezioni), dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Tempo parziale

Non sono previsti particolari limiti di impiego.

Lavoro intermittente

Con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il lavoro intermittente è ammesso, per ogni lavoratore con lo stesso datore, per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Se il limite viene superato, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Lavoro a tempo determinato

Ferme alcune particolari ipotesi, individuate direttamente dalla legge o dal contratto collettivo, il contratto a termine può essere stipulato per una durata massima di 36 mesi, sia nel caso di un unico contratto che nel caso di una successione di contratti.

Somministrazione

A tempo indeterminato: salvo diversa previsione del contratto collettivo, il numero di somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto; nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.

A termine: ferme alcune eccezioni (disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, e lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati»), la somministrazione a termine è possibile nei limiti individuati dal contratto collettivo dell’utilizzatore.

Apprendistato
di I livello

Età: 15-25 anni (compiuti)

Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni (4 anni per diploma professionale quadriennale)

Limiti numerici: salve le imprese artigiane (art. 4, legge 8 agosto 1985, n. 443), il numero massimo di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. Per i datori con meno di 10 unità, il rapporto tra apprendisti e dipendenti qualificati non può superare il 100%. I datori senza lavoratori qualificati, o che ne hanno in numero inferiore a 3, possono assumere al massimo 3 apprendisti

Apprendistato
di II livello

Età: da 18 (17 con qualifica professionale) a 29 anni

Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni (5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dal contratto collettivo)

Limiti numerici: fermo restando quanto detto con riferimento all’apprendistato di I livello, solo per i datori con almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto alla fine dell’apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore (c.d. “onere di stabilizzazione”), restando esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni ordinarie e per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.

Apprendistato
di III livello

Età: 18-29 anni

Durata: stabilita dal protocollo con l’istituzione formativa o l’ente di ricerca

Limiti numerici: come per l’apprendistato di I livello

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