VERSAMENTO ACCONTO IVA 2017

06 dicembre 2017

Mercoledì 27 dicembre 2017 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA.

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA è disposto dall’art. 6 della legge n. 405/1990.

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2016 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
  • hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2017 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2017 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2017 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2017 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2017 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2017 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2017 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2016, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    • il contribuente mensile nel 2016 diventato trimestrale nel 2017 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2016;
    • il contribuente trimestrale nel 2016 diventato mensile nel 2017 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2016 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).

I soggetti passivi IVA tenuti all’applicazione dello split payment, e che effettuano il versamento secondo il metodo storico, devono valutare l’importo dell’imposta derivante dall’applicazione del regime, che magari l’anno precedente non adottavano, considerando quindi l’IVA dovuta direttamente all’erario. In via transitoria, per il 2017, i soggetti che determinano l’acconto IVA con il metodo storico, con riferimento all’imposta relativa alle operazioni di acquisto in split payment, prenderanno a riferimento l’imposta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i mensili) o nel terzo trimestre 2017 (per i trimestrali).

  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2017. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

 Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordarVi che l’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro.

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