IMPRESE MINORI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA - REGIME DI CASSA DAL 1° GENNAIO 2017

30 dicembre 2016

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata (apportando numerose modifiche all’art. 66 TUIR); per questi soggetti, a decorrere dal 2017, la determinazione del reddito imponibile (anche ai fini IRAP) non avverrà più secondo il principio di “competenza” ma sarà invece applicabile (obbligatoriamente) il principio “di cassa”.

Ricordiamo, in estrema sintesi, che:

  • secondo il regime di competenza il reddito è calcolato sottraendo ai ricavi di competenza dell’esercizio i costi di competenza dell’esercizio. Un costo è di competenza dell’esercizio se, nell’esercizio stesso, è maturato o ha dato la sua utilità o ha trovato copertura in un relativo ricavo. Un ricavo può essere considerato di competenza dell’esercizio se è maturato nell’esercizio o se ha trovato in esso il suo correlativo costo. Non rileva quindi il momento di incasso del ricavo né di pagamento del costo.
  • con il regime di cassa si tiene invece esclusivamente conto dei ricavi incassati e dei costi pagati nell’esercizio, a prescindere dalla loro competenza. Con il regime di cassa:

Nel periodo d’imposta in cui si migra dal criterio di competenza a quello di cassa (come sarà il 2017 per la generalità delle imprese minori):

  • verrà sottratto dal reddito l’importo delle rimanenze finali dell’esercizio precedente: quindi nel 2017 verrà sottratto l’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016 secondo il principio di competenza; le rimanenze finali al 31 dicembre 2017 non verranno considerate;
  • i ricavi (o compensi) e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito col principio di competenza in esercizi precedenti, non assumeranno rilevanza al momento dell’incasso o pagamento.

Per gli stessi principi, anche in caso di passaggio dal regime di cassa a quello di competenza (per esempio in caso di successivo passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria) andranno adottati accorgimenti analoghi (o speculari).

Il passaggio al regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata sarà automatico poiché dal 2017 il regime di cassa diventa, per questi soggetti, il regime naturale.

Rimane comunque la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria, continuando quindi ad applicare il regime di competenza. L’opzione per il passaggio al regime ordinario:

  • ha durata minima triennale ed è valida fino a revoca;
  • si attua mediante comportamento concludente che consiste nell’adozione del regime contabile prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi;
  • l'opzione o la revoca andrà poi evidenziata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata.

In caso di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, a seguito del superamento dei limiti o per opzione del contribuente, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente. Chi intendesse quindi migrare dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria dal 1° gennaio 2017, dovrà redigere entro il 30 settembre 2017 un accurato dettaglio delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 2017 (rimanenze, crediti, debiti, disponibilità, ecc.).

Dal 2017 l’adozione del regime di cassa imporrà l’adozione, oltre ai consueti registri IVA, di registri cronologici di incassi e pagamenti: si dovranno annotare in due appositi registri, in modo analitico e cronologico, i ricavi/compensi incassati e le spese pagate.

In alternativa possono essere adottati dei registri IVA integrati che possono sostituire i registri cronologici di incassi e pagamenti qualora:

  • vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA;
  • si riporti l’ammontare complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono.

A prescindere dal sistema adottato (registri IVA + registri cronologici o registi integrati) è comunque evidente che il passaggio al regime di cassa imporrà un aumento degli adempimenti contabili poiché, oltre alla rilevazione del documento di ricavo o di spesa, dovrà essere rilevata anche la corrispondente movimentazione finanziaria.

La legge di Bilancio 2017 prevede però anche una ulteriore possibilità. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, per finalità di ulteriore semplificazione, si potrà assumere la presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Questa soluzione (data registrazione = data rilevante) è indubbiamente vantaggiosa per la semplicità di gestione, ma al momento presenta alcune criticità (che probabilmente saranno oggetto di ulteriori interventi normativi):

  • la data di registrazione delle spese potrebbe non coincidere con la data di emissione del relativo documento e il contribuente potrebbe valutare la convenienza a registrare la spesa in un esercizio piuttosto che in quello successivo;
  • in caso di fatture emesse prima dell’incasso (e quindi “incassate” per presunzione assoluta), non è chiaro come potrebbe essere recuperata l’eventuale perdita in caso di mancato incasso sostanziale.

 

Sintesi regime contabile adottabile dalle imprese minori

 

fino al 2016

dal 2017

Contabilità semplificata

Criterio di competenza

  • criterio di cassa
  • previa opzione triennale, criterio di cassa semplificato (data registrazione = data rilevante)

Contabilità ordinaria

Criterio di competenza

criterio di competenza

Si ricorda, infine, che per i contribuenti che usufruiscono del regime forfettario o del regime di vantaggio ex art. 27 D.L. n. 98/2011 (ex minimi) non sono previste novità, perlomeno fino a quando continueranno a rispettare i limiti previsti

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