DALL’INDENNITA' DI MOBILITA' ALLA NASPI

28 dicembre 2016

In questi ultimi anni la durata del trattamento di mobilità spettante ai lavoratori licenziati da aziende in crisi ha registrato una graduale riduzione, secondo le previsioni della legge Fornero che ne ha programmato la definitiva cessazione con il 31 dicembre 2016 (art. 2, c. 46, L. n. 92/2012 come modificato dall’art. 46-bis, D.L. n. 83/2012).

Età del lavoratore

Periodo/Durata massima (mesi)

2013-2014

2015

2016

Centro-Nord

fino a 39 anni

12

12

12

40 – 49 anni

24

18

12

da 50 anni

36

24

18

Sud

fino a 39 anni

24

12

12

40 – 49 anni

36

24

18

da 50 anni

48

36

24

Concluso il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità verrà sostituito dall’ordinario trattamento di disoccupazione (NASpI).

INDENNITÀ DI MOBILITÀ: BENEFICIARI E MISURA

Secondo la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016 i beneficiari dell’indennità sono:

  • gli operai, gli impiegati e i quadri con contratto a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e stagionali) licenziati da aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs ed il cui rapporto di lavoro sia stato risolto a causa di licenziamenti collettivi o per riduzione di personale. I lavoratori devono essere in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro (art. 16, c. 1, L. n. 223/1991);
  • i lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di propria specifica domanda, purché il licenziamento dipenda da una totale cessazione dell’attività aziendale e gli interessati possano far valere gli altri requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti;
  • i lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità dal responsabile della procedura medesima (art. 3, c. 3, L. n. 223/1991);

Sono esclusi dal trattamento i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali.

L’indennità di mobilità è ragguagliata al 100% del trattamento di integrazione salariale per i primi 12 mesi ed all’80% del trattamento di integrazione salariale per i mesi successivi (art. 7, c. 1, L. n. 223/1991) e viene corrisposta fino a concorrenza dei seguenti massimali mensili.

Importi massimi mensili dell’indennità di mobilità

Retribuzione

Importo lordo

Importo netto

Inferiore o uguale a 2.102,24

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

1.167,91

1.099,70

INDENNITÀ NASPI: DURATA, BENEFICIARI E MISURA

L’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi a tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti) che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano alcuni requisiti (almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti).

La base di calcolo per determinare l’ammontare della NASpI è costituita dalla retribuzione individuale imponibile ai fini previdenziali dell’ultimo quadriennio, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

Dopo i primi 3 mesi l’importo dell’indennità si riduce del 3% per ogni mese di fruizione.

Importo massimo mensile della NASpI: 1.300,00

ONERI CONTRIBUTIVI COLLEGATI AL REGIME DI MOBILITÀ E ALLA NASPI

L’abrogazione dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni sull’indennità di mobilità comporta la contestuale abolizione del c.d. contributo d’ingresso alla mobilità posto a carico del datore di lavoro.

Il contributo d’ingresso alla mobilità è sostituito dal contributo previsto in via generale a carico di tutti i datori di lavoro nei casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato per cause che darebbero diritto alla NASpI. Tale contributo è rapportato al 41% della soglia mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. L’importo del contributo è triplicato quando la dichiarazione di eccedenza del personale in sede di licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale (art. 2, c. 35, L. n. 92/2012).

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