Compensazioni, nuove regole per le dichiarazioni dal 24 aprile 2017

05 maggio 2017

L’art. 3 del D.L. n. 50/2017, modificando il dettato normativo precedente, introduce regole più stringenti per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali.

In dettaglio:

  1. Viene ridotto dagli attuali euro 15.000 ad euro 5.000 il limite del credito fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e IRAP) oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l’apposizione del visto di conformità del professionista abilitato sulla dichiarazione o alla relativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile;
  2. I nuovi limiti valgono anche ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA. Nessun obbligo di apposizione del visto di conformità viene introdotto, invece, per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR).

Per quel che concerne l’IVA anno 2016, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è già scaduto al 28 febbraio 2017, pertanto le modifiche in commento troveranno applicazione ai fini IVA solo a decorrere dalla dichiarazione relativa all’anno 2017, da presentarsi tra febbraio e il 30 aprile 2018.

Diverso è invece lo scenario che si prospetta per quel che concerne l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti relativi ad imposte diverse dall’IVA, non viene previsto alcun regime transitorio, con la conseguenza che tali modifiche devono intendersi riferibili alle compensazioni dei crediti fiscali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017  (24 aprile 2017), con impatto già sulle dichiarazioni dei redditi 2017 relative al periodo d’imposta 2016.

Il limite di importo per l’apposizione del visto di conformità deve essere verificato con riferimento alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 14 maggio 2014).

Ad ulteriore presidio delle predette misure viene introdotto anche uno specifico regime sanzionatorio, secondo il quale il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, è punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30%.

Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.

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