AVVISI BONARI SPRINT PER L’IVA DEL 2017

09 ottobre 2017

Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione IVA riferito al primo trimestre 2017. Il termine relativo al secondo trimestre 2017 è invece scaduto il 18 settembre.

In questi giorni l’Agenzia Entrate, dopo aver provveduto all’“incrocio” dei dati trasmessi con i corrispondenti F24 ricevuti (o non ricevuti), sta già inviando gli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, per richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.

Gli avvisi di irregolarità, escludono il contribuente dalla possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola opportunità di riduzione della sanzione a un terzo (e quindi al 10%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il pagamento dell’importo può avvenire in un’unica soluzione o in alternativa a rate, la rateizzazione avviene con le seguenti modalità:

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Non c’è decadenza in caso di “lieve inadempimento”, ovvero insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro o tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Nei casi di lieve inadempimento e in quelli di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, non si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione e dei relativi interessi se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Nel caso in cui, invece, il contribuente rilevi che vi siano dati non considerati o valutati erroneamente, ha la facoltà, entro 30 giorni dalla notifica, di fornire tutti i chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, che potrà rettificare o annullare integralmente l’avviso bonario.

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